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Patrocinio e minori

di Giovanni Tramontano

Numero 187 - Aprile 2018

Il patrocinio a spese dello Stato nel caso di minore straniero


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La tematica in questione ha assunto una notevole importanza proprio a seguito dell’aumento del fenomeno immigratorio anche riguardo ai soggetti minori. La disciplina relativa al patrocinio a spese dello Stato, meglio noto come gratuito patrocinio, è stata inglobata all’interno del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2012, ossia il cosiddetto “Testo Unico in materia di spese di giustizia”. In linea generale, lo scopo della normativa consiste nella concerta attuazione dell’articolo 24 della Costituzione, ossia la garanzia dell’accesso al diritto di difesa a tutti, inclusi coloro i quali non siano autonomamente in grado di munirsi del patrocinio di un avvocato a causa della propria incapacità reddituale. Nello specifico, sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato solo coloro che siano titolari di un reddito imponibile IRPEF non superiore a 11.369,24 euro. In ambito penale, il limite è elevato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente. -taglio- In linea di massima il reddito da tenere presente è quello complessivo risultante dalla somma dei redditi di tutti i cittadini conviventi, che siano coniugi oppure familiari. Di recente, la Corte di Cassazione ha affrontato la tematica del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una richiesta effettuata in favore di un minore straniero. Nel caso verificatosi, una cittadina nigeriana, già in precedenza ammessa al gratuito patrocinio, aveva richiesto al Tribunale per i minorenni di Napoli di essere autorizzata al soggiorno sul territorio nazionale nell’interesse del figlio minore, ai sensi dell’articolo 31 del D. lgs. n. 286 del 1998. Di contro, il Tribunale adito aveva revocato l’ammissione al gratuito patrocinio. Avverso l’ordinanza la cittadina nigeriana aveva proposto ricorso per Cassazione, adducendo, fra i vari motivi di ricorso, la violazione dell’articolo 119 del D.P.R. n. 115 del 2002. In particolare, quest’ultimo articolo prevede che: “il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare o all’apolide”. Nella sentenza n. 164 del 5 gennaio scorso la Suprema Corte ha affermato l’applicazione del patrocinio a spese dello Stato a qualsivoglia giudizio civile, includendovi anche la volontaria giurisdizione ed il caso -taglio2- nel quale l’assistenza tecnica del difensore non sia prevista come obbligatoria. Nella pronuncia i giudici della Corte di Cassazione hanno chiarito che “il patrocinio a spese dello Stato rappresenta un’implicazione necessaria del diritto alla difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.)”. Inoltre, “il concetto di straniero regolarmente soggiornante deve essere interpretato in senso estensivo, comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento (amministrativo o) giurisdizionale dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno”. Ciò posto, secondo i Giudici di legittimità, ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato, va considerata irregolare la sola posizione dello straniero che abbia subito l’espulsione. Risulta, pertanto, ricompreso all’interno del concetto di “straniero regolarmente soggiornante” anche il minore straniero che abbia intentato un procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno, come nel caso analizzato dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione. Insomma ci sembra giusto segnalare che tra le tante critiche al sistema giudiziario nazionale dovrebbe affiancarsi anche una giusta disamina dei casi, come quello esaminato, in cui si dimostra una diligente ed equa applicazione dei diritti giuridici costituzionalmente garantiti.





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