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Normativa antinfortunistica

di Giovanni Tramontano

Numero 193 - Novembre 2018

Chiariamo che nel diritto civile italiano sussiste un principio ormai consolidato in tema di normativa antinfortunistica...


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Senza alcuna pretesa di esaustività e in ossequio alla volontà di fornire alcuni brevi cenni sulle problematiche giuridiche che mensilmente si affrontano appare necessario chiarire che nel diritto civile italiano sussiste un principio ormai consolidato in tema di normativa antinfortunistica. Il datore di lavoro è il primo ed il principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza relativamente alle misure ed ai presidi di prevenzione avverso gli infortuni sul lavoro. Tale principio prescinde dalla specificità della normativa di settore che nei diversi contesti lavorativi può prevedere determinati obblighi e specifici accorgimenti. Infatti, prescindendo dalle singole specificità, la norma contenuta dall’articolo 2087 del codice civile prevede un’integrazione alla legislazione speciale imponendo al datore di lavoro di farsi garante dell’incolumità del lavoratore. -taglio- Continuando nell’esegesi generale della responsabilità civile in capo al datore di lavoro un’altra norma del codice civile da esaminare è quella di cui all’articolo 2049. In base a tale norma il datore di lavoro è responsabile anche quando l’omissione delle misure di sicurezza sia stata direttamente effettuata da altra persona da lui incaricata nell’ambito delle mansioni a lui conferite. In altri termini, il datore di lavoro risponde dei danni causati da violazione di misure di sicurezza compiuti dai suoi preposti o sorveglianti. Proprio in ossequio a tale consolidato principio, il datore di lavoro non potrebbe andare esente da responsabilità, pur a fronte di una delega corretta ed efficace ad un soggetto diverso, allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di politica aziendale ovvero a carenze strutturali rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza. Ma vi è di più, infatti, sulla natura di tale responsabilità si è giunti a ritenere che trattasi di responsabilità oggettiva come è stato anche più volte -taglio2- ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (ex multis Cass.Civ. sentenza n 6033 del 06 marzo 2008; Cass.Civ. sentenza n. 6632 del 12 marzo 2009). Tale forma di responsabilità è davvero rara nel diritto civile perché rappresenta uno dei pochi casi in cui la legge attribuisce una responsabilità in capo ad un soggetto senza indagare sul comportamento di quest’ultimo. Siffatta responsabilità, insomma, nasce per il solo caso in cui la persona preposta ed incaricata per la sorveglianza del rispetto delle norme in tema di sicurezza sul lavoro abbia commesso l’illecito civile nello svolgimento delle incombenze a lui attribuite dal datore di lavoro. Da quanto detto, si può comprendere l’importanza che il legislatore attribuisce alla tutela della sicurezza del lavoratore che, tuttavia, molte volte manca rendendo evidente che più che una spasmodica legiferazione di settore sarebbe sufficiente un più attento, costante e pressante controllo di attuazione di pochi e chiari principi giuridici.





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