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Il diritto d’autore: aspetti fondamentali

di Giovanni Tramontano

Numero 192 - Ottobre 2018

Il diritto d’autore è un istituto che tutela ogni tipo di attività intellettuale creativa mediante il riconoscimento di una serie di diritti a carattere sia patrimoniale che morale in capo all’autore originario.


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Il diritto d’autore è un istituto che tutela ogni tipo di attività intellettuale creativa mediante il riconoscimento di una serie di diritti a carattere sia patrimoniale che morale in capo all’autore originario. Lo scopo va ravvisato nell’impegno creativo profuso, dietro il quale si celano investimenti di lavoro e denaro. Molti “creatori” e, dunque soggetti che potrebbero avvalersi di questo diritto, il più delle volte lo ignorano quasi completamente. Nel nostro ordinamento giuridico, la legge n. 633 del 22 aprile del 1941, meglio nota come “legge sulla protezione del diritto d’autore”, all’articolo 1 elenca, con una finalità prettamente esemplificativa, le opere rientranti nel carattere creativo, qualunque sia il modo o la forma in cui vengano espresse. Tra queste vi sono: letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia. La protezione accordata dall’articolo 1 è estendibile anche ad opere diverse e non rientranti in quelle espressamente indicate. -taglio- A titolo esemplificativo va ricordato che la Corte di Cassazione nel 1993 ha accordato tutela anche ai testi nei quali la parola sia stata utilizzata per comunicare informazioni organizzate ed elaborate in maniera personale ed autonoma da parte del suo autore. L’intento del legislatore è, in sostanza, quello di proteggere la creatività, intendendo quest’ultima non in senso assoluto, ma in relazione alla personale espressione di un’oggettività. Ciò posto, è suscettibile di protezione anche un atto creativo minimo, purché esso abbia una forma espressiva. Restano, difatti, prive di tutela le mere idee. Per quanto concerne le modalità con le quali ottenere il diritto d’autore è opportuno chiarire che tale diritto sorge con la creazione dell’opera, non essendo necessario, a differenza del brevetto o del marchio, che venga depositato. Al fine di dimostrare la paternità di un’opera occorre semplicemente dimostrare di esserne l’autore, avendola creata prima di altri. Una volta accertata la paternità, all’autore vengono conferiti dalla legge due differenti tipologie di diritti: quelli di utilizzazione economica e quelli morali. I primi conferiscono all’autore dell’opera il diritto di pubblicarla, utilizzarla, diffonderla, distribuirla, riprodurla, noleggiarla o darla in prestito. -taglio2- Il fatto che tali diritti facciano capo esclusivamente all’autore garantisce che nessun altro potrà agire senza ottenere da questi un previo consenso e, quasi sempre, senza corrispondergli il relativo compenso. Per quanto concerne la durata, essa è circoscritta alla durata della vita dell’autore e, in base a quanto previsto dall’articolo 25 della legge n. 633, fino a settanta anni dopo la sua morte. I secondi, invece, di natura morale, permettono all’autore, in base a quanto previsto dall’articolo 20 della suddetta legge, di conservare “il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”. Vi sono alcuni casi nei quali è, però, ammesso dall’ordinamento l’utilizzo di opere protette senza dover chiedere previamente il consenso. Sono, infatti, ammessi riassunti, citazioni e riproduzioni di brani o parti di opera per un uso di critica, discussione o insegnamento, sempre che non vi sia un fine commerciale. È, altresì, lecita la riproduzione di opere o parti di esse all’interno di procedimenti giudiziari o amministrativi.





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