logo-rubriche

Dissesto stradale: il risarcimento del pedone che inciampa

di Giovanni Tramontano

Numero 188 - Maggio 2018

Una tematica particolarmente dibattuta e sempre attuale è quella delle insidie stradali.


albatros-dissesto-stradale-il-risarcimento-del-pedone-che-inciampa

Una tematica particolarmente dibattuta e sempre attuale è quella delle insidie stradali. In proposito, il principio cardine che negli ultimi anni è stato adottato dai giudici italiani nella risoluzione delle controversie insorte nell’eventualità di un incidente è quello in base al quale non tutte le irregolarità della sede stradale o di un marciapiede sono tali da configurare, di per sé, la responsabilità della Pubblica Amministrazione. Negli scorsi anni la Corte di Cassazione ha adottato un orientamento in precedenza minoritario dal quale emerge che non è sufficiente la presenza di una buca sulla strada per far scattare il diritto al risarcimento del danno in quanto occorre tener conto anche dell’elemento soggettivo della prevedibilità dell’insidia. -taglio- In particolare, nella sentenza n. 12174 del 14 giugno del 2016 la suddetta Corte non ha attribuito alcuna responsabilità all’amministrazione proprietaria del suolo pubblico dal momento che la caduta verificatasi a causa di una buca sul manto stradale è avvenuta su una strada spesso frequentata dal danneggiato e, quindi, a lui ben nota. Ne deriva che gli utenti della strada, siano essi pedoni o conducenti di veicoli, sono gravati da un generale dovere di attenzione e diligenza, coerentemente con il principio di autoresponsabilità codificato dall’articolo 1227, primo comma, del codice civile. In linea generale, tutte le volte in cui l’evento dannoso avvenga nei pressi della privata abitazione o lungo un percorso frequentemente prescelto dalla vittima non sono integrate le fattispecie dell’insidia e del trabocchetto in strada dal momento che subentra la disattenzione del soggetto. La motivazione è da rinvenire nel fatto che l’utente, conscio dell’eventuale stato di dissesto di una via, ha la facoltà di scegliere percorsi alternativi e, in tal modo, di evitare l’infortunio. In una sentenza del Giudice di Pace di Nola del luglio del 2014 il giudicante ha ritenuto che, nel caso in cui la situazione di pericolo sia superabile con la normale diligenza, l’infortunio è da attribuirsi -taglio2- esclusivamente in capo a colui che abbia subito la lesione. Mentre in precedenza ai pedoni caduti nelle buche è bastato dimostrare la presenza di un pericolo occulto sulla strada, non visibile né evitabile con l’ordinaria diligenza, da alcuni anni, per ottenere il risarcimento, il danneggiato dovrà anche sobbarcarsi la dimostrazione del fatto che la strada fosse a lui tutt’altro che nota.
In sostanza, ad oggi è richiesto un quid pluris, da rinvenirsi nella richiesta del superamento della presunzione di conoscenza del pericolo in tutte le circostanze nelle quali la strada sia già stata percorsa dal danneggiato. Ciò posto, il risarcimento non spetta tutte le volte in cui il pericolo possa essere previsto ed evitato con un po’ di prudenza. In relazione a quanto sostenuto anche dalla Corte d’Appello di Milano nella sentenza n. 527 del febbraio 2017, al fine di condannare l’ente custode della sede viaria occorre che il giudice accerti l’obiettiva condizione di pericolo occulto, situazione che “deve essere necessariamente caratterizzata dal doppio requisito della non riconoscibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso, non facilmente evitabile con l’adozione dell’ordinaria diligenza”.





Booking.com

Booking.com